ART. 1 - Modifica delle condizioni generali di trasporto

La Società AIR PLUS S.r.l.", qui di seguito chiamata Società, non si riterrà obbligata da eventuali accordi a variare le "CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO" qui sotto elencate, se gli accordi stessi non saranno fatti per iscritto e firmati da un procuratore della Società. Pertanto nessun agente, impiegato, collaboratore o rappresentante della Società è autorizzato ad approvare variazioni alle "CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO" o a prendere comunque accordi diversi o contrastanti con esse.

ART. 2 – Esecuzione dell'incarico

La Società non è un vettore comune e pertanto si riserva il diritto di effettuare i propri servizi di trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate.

ART. 3 – Merci escluse da trasporto, salvo diverso accordo.

La Società non prende in carico le seguenti merci:
A. Salme o resti umani (anche se cremati).
B. Piante, Animali o Insetti (vivi o morti).
C. Oro e preziosi o altri articoli di valore quali:

  • Lavori artistici Medaglie d'oro o d'argento.
  • Cartamoneta.
  • Carte di valore esigibili al portatore.
  • Gioielli in genere.
  • Pietre preziose.
  • Valori negoziabili.

NB: per le merci di valore di cui sopra, il rischio di trasporto è ad esclusivo carico del committente. Queste merci possono essere trasportate attivando servizi ad hoc quali: trasporto con auto dedicata per i servizi nazionali oppure con uomo a bordo (On Board Courier) per i servizi internazionali aerei. La merce dovrà essere assicurata direttamente dal mittente

D. Spedizioni da consegnare all'attenzione di persona specifica (se non preventivamente concordate).
E. Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari.
F. Spedizioni di materiale pericoloso o che comunque possano danneggiare le altre spedizioni.

NB: per le merci pericolose o rischiose per la sicurezza delle altre merci trasportate di cui sopra, si specifica che la Società, a sua esclusiva discrezione, può non effettuare il trasporto di merci che ritiene pericolose, incluse, ma non limitatamente, quelle specificate nelle istruzioni tecniche dell'International Civil Aviation Organisation (ICAO), nella regolamentazione sulle merci pericolose dell'International Air Transport Association (IATA) e nell'Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di merce pericolosa su strada (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) (ADR), od in ogni altra normativa Nazionale od Internazionale applicabile al trasporto di merci pericolose.

In accordo con i regolamenti IATA e ADR per il trasporto di merci e beni pericolosi, il mittente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spedizione affidata alla Società non contiene articoli e/o merci pericolose non esplicitamente dichiarate in conformità alle legislazioni vigenti; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si rimanda alle merci pericolose specificate nell'ICAO, IATA, ADR o altre Regolamentazioni Nazionali e Internazionali relative al trasporto di tali merci.
G. Frangibili contenenti liquidi in genere.
H. Spedizioni non imballate o male imballate.
I. Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione richiesta dalle leggi vigenti.
L. Il peso massimo accettabile, in termini di peso reale che di peso volume, è di Kg. 70 per collo e di Kg. 500 per spedizione.
M. Spedizioni di armi, munizioni o parti di armi.

ART. 4 - Regolamentazione di Sicurezza Aerea

Le spedizioni affidateci possono essere soggette a controlli di sicurezza, incluso l'uso dei sistemi a raggi X, possano essere aperte ed il contenuto delle stesse controllato. La Società è autorizzata ad effettuare qualsiasi controllo di sicurezza si rendesse necessario su tutta la merce che sarà trasportata via aerea.

ART. 5 - Dogana, Esportazioni ed Importazioni

Al fine di eseguire i servizi di spedizione, la Società potrà svolgere, per conto del mittente, le seguenti attività :

  1. compilare documenti, modificare codici di prodotto o servizio e pagare eventuali oneri o tasse previste dalle norme e leggi;
  2. agire in qualità di Spedizioniere del Mittente per scopi doganali e di controllo delle esportazioni ed in qualità di Destinatario solo ed esclusivamente al fine di designare un broker doganale che espleti le procedure di sdoganamento e di ingresso delle spedizioni;
  3. rinvio della spedizione all'Importatore incaricato dal Destinatario o ad altri indirizzi su richiesta di qualsiasi persona che la Società ritenga, a suo ragionevole parere, essere stata autorizzata.

ART. 6 - Modalità di ritiro e consegna

Il ritiro e la consegna delle merci si intendono effettuate a piano terra del numero civico del mittente e del destinatario che deve essere accessibile ai normali mezzi di trasporto. Il ritiro e la consegna in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti, vanno considerati prestazioni supplementari il cui costo sarà addebitato in funzione all'entità delle prestazioni. Per i Ritiri, i Costi relativi, saranno a carico del Mittente; per le Consegne saranno a carico del Destinatario, salvo diversa pattuizione. In deroga a quanto stabilito dall'art.1693 c.c. II° comma, l'accettazione delle merci da trasportare senza riserve, non comporta presunzione che le merci stesse non presentino vizi apparenti di imballaggio.

ART. 7 - Merci voluminose

Si intendono Merci Voluminose, le merci che nel trasporto via terra, non raggiungono il rapporto di 3 q.li per metro cubo, (in pratica Base x Larghezza x Altezza in cm. Diviso 3333 = peso tassabile in Kg.) indipendentemente dal peso reale, e verranno tassate proporzionalmente secondo questa formula. nel trasporto via aerea, non raggiungono il rapporto di 2 q.li per metro cubo, (in pratica Base x Larghezza x Altezza in cm. Diviso 5000 = peso tassabile in Kg.) indipendentemente dal peso reale, e verranno tassate proporzionalmente secondo questa formula.

ART. 8 - Merci fragili

Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione delle stesse da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamenti e/o rotture.

ART. 9 – Giacenze

Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore nonché per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia per il periodo massimo di 6 mesi, dietro compenso di € 2,00/q.le giorno indivisibile, con un minimo di € 2.00 (salva l'applicazione del rapporto peso/volume di cui all'art. 7). La responsabilità del vettore, in caso di perdita e/o avaria della merce durante il periodo di giacenza, è regolata dall'art.20 "Limiti di Responsabilità". Decorso il termine di 6 mesi dall'inizio del trasporto, la merce verrà smaltita e/o avviata al macero senza diritto ad alcun compenso, corrispettivo, indennizzo, risarcimento o pagamento per qualsiasi ragione a carico della Società. Le spese di smaltimento/macero saranno per intero a carico del Cliente.

ART. 10 - Riconsegna al mittente e/o destinatario

Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (carriaggio e/o rispedizione), fermo restando quanto previsto all'art.9.

ART. 11 - Invio di corrispondenza

Secondo le norme del monopolio postale Italiano, agli effetti dell'art.1 di tali norme, si considera corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale. Pertanto deve essere affrancata dal mittente all'inizio del trasporto, per un importo adeguato al peso, secondo la tariffa nazionale in vigore ed i francobolli vanno annullati con la data del giorno di spedizione. La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra può comportare verbale con ammenda (nonché la confisca delle buste) da parte degli ispettori postali. Tali costi saranno girate al mittente o proprietario od al loro agente che ha commesso l'infrazione.

ART. 12 - Dichiarazioni del mittente

Il mittente, il proprietario o il loro agente sono responsabili in solido della esattezza e della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto della merce consegnata al vettore, nonché della esatta compilazione dei documenti relativi.

ART. 13 - Rimborso spese sostenute dal vettore

Il mittente, il proprietario, il destinatario o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, onere o spesa di qualsiasi genere e titolo anche per danni sostenuti dalla Società a causa delle spedizioni da loro effettuate.

ART. 14 - Utilizzazione di vettori terzi

La Società è autorizzata dal mittente ad effettuare il trasporto dei documenti o delle merci che le vengono affidati anche utilizzando altri vettori, alle condizioni contrattuali da queste praticate che il mittente si impegna sin d'ora ad accettare. La responsabilità della Società non potrà mai essere superiore, in caso di utilizzo di terzi vettori, a quanto previsto dall'art. 20

ART. 15 - Assicurazione merce

Le merci, devono essere assicurate dal mittente, proprietario o loro agente, rinunciando questi espressamente a qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento danni diretta o indiretta nei confronti del vettore. Il mittente, o chi per esso, che assicura direttamente le merci, oltre a darne preventiva comunicazione alla Società, si impegna a non concedere alla propria compagnia assicurativa il "diritto di rivalsa" nei confronti del vettore. Il Cliente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza che, in caso di sinistro, sussiste un risarcimento per singolo danno, come previsto dall'art. 20. La Società pertanto non è tenuta ad assicurare le merci ricevute.

ART. 16 - Dichiarazione di valore

Il mittente, è tenuto ad indicare il valore della stessa.

ART. 17 - Errata o ritardata consegna della merce

La fissazione di qualsiasi termine, anche essenziale, entro il quale il vettore si impegna a portare a destinazione la merce ricevuta, dovrà essere concordato per iscritto con la direzione della Società, la cui responsabilità nel suddetti casi, è regolata dall'art. 20. La Società non sarà comunque responsabile per danni presunti o reali, derivanti da errata o ritardata consegna delle spedizioni, se derivanti da necessità di inoltri con vettori terzi o comunque per ottemperare a ordini impartiti da qualsiasi Autorità locale o pubblica.

ART. 18– Pagamento del porto

Tutte le spedizioni affidate alla Società si intendono in porto franco.

ART. 19 Procedura di reclamo

Se desiderate inoltrare un reclamo per una spedizione smarrita, danneggiata od oggetto di ritardo, dovete conformarvi alle disposizioni di legge nazionale o ad ogni convenzione internazionale applicabile secondo la seguente procedura; in caso contrario ci riserviamo il diritto di respingere il reclamo. In particolare, dovete effettuare una comunicazione in forma scritta entro:

  1. 8 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto della vostra spedizione è stato effettuato in ambito domestico, nel caso di danneggiamento o di mancanza della merce non riscontrabili al momento della consegna;
  2. 7 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto della vostra spedizione è stato effettuato via terra, entro, verso o da un Paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada CMR (1956);
  3. 21 giorni di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto della vostra spedizione è stato effettuato via aerea, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione di Varsavia (1929) .

Successivamente alla prima segnalazione, e non oltre i termini di prescrizione previsti dalla legge o dalle convenzioni applicabili, il vostro reclamo dovrà essere documentato inviando alla Società, tutte le informazioni rilevanti relative alla spedizione ed allo smarrimento, al danneggiamento od al ritardo patito. La Società non è obbligata ad agire su alcun reclamo fintanto che il nolo da trasporto dovuto non sia stato pagato, né avete il diritto di dedurre l'importo del vostro reclamo dal nolo da trasporto dovuto. La Società considererà la spedizione consegnata in buone condizioni a meno che il destinatario abbia apposto riserva specifica di danneggiamento o mancanza sul nostro documento di consegna al momento del ritiro della spedizione. Al fine di poter prendere in considerazione un reclamo per danneggiamento, il contenuto della vostra spedizione e l'imballo originario devono essere messi a disposizione della Società per l'ispezione. Fatto salvo quanto diversamente previsto da ogni convenzione e/o legge applicabile, il vostro diritto di presentare reclamo per danni nei nostri confronti si estinguerà entro un anno dalla data di consegna della spedizione o dalla data nella quale la spedizione avrebbe dovuto essere consegnata o dalla data nella quale il trasporto si è concluso.

ART. 20 Limiti di responsabilità

La responsabilità della Società per qualsiasi smarrimento, danno o ritardo occorso alla spedizione od a parte di essa è limitata come segue:

a) Trasporto Internazionale AEREA

Se il trasporto della vostra spedizione è effettuato in tutto od in parte per via aerea e comporta una destinazione finale o una fermata di transito in un paese differente da quello di partenza, tale trasporto sarà soggetto o alla Convenzione di Varsavia (1929) (così come emendata nel tempo ed in quanto applicabile). Questo trattato Internazionale governa e limita la responsabilità della Società per danno, smarrimento o ritardo a 19 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo (DSP/KG) approssimativamente € 20,00 (Euro venti) per chilogrammo.

b) Trasporto Internazionale su STRADA

Se il trasporto della vostra spedizione è effettuato via terra, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada Convention des Marchandises par Route CMR (1956), la responsabilità per smarrimento o danno, sarà disciplinata e limitata a 8.33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo (DSP/KG) approssimativamente € 10,00 (Euro dieci) per chilogrammo. In caso di tardata consegna, laddove possiate dimostrarci di aver subito una perdita, la responsabilità della Società è limitata al rimborso del costo da voi corrispostoci per il trasporto relativamente alla spedizione od a quella parte di spedizione giunta in ritardo.

c) Trasporto Domestico via AEREA o su STRADA

Se il trasporto della vostra spedizione è effettuato via terra o via aerea in ambito nazionale, la responsabilità della Società per i rischi di perdita o danneggiamento ai prodotti durante il trasporto, sarà disciplinata dall'art. 1696 c.c. così come modificato dal Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286, e dunque limitata ad € 1.00 (Euro uno) per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, nonché, per la parte ivi non disciplinata, dalla normativa del cod. civ. sul contratto di trasporto.
In nessun caso la Società potrà essere ritenuta responsabile nei vostri confronti per alcuna perdita particolare, economica o consequenziale subita (inclusi, ma non limitati a perdita di profitto, perdita di uso, investimenti, avviamento o opportunità).

Esclusioni

a) la Società non potrà essere responsabile per alcuna perdita di guadagno, di profitto, di mercato, di reputazione, di clientela, di uso, di opportunità, né comunque per alcun danno o perdita indiretti, accidentali, speciali o consequenziali determinati, inclusi ma non limitati a, da perdita, danneggiamento, ritardo, erronea consegna o mancata consegna della vostra spedizione.
b) la Società non potrà essere responsabile se la vostra spedizione o parte di essa viene smarrita, danneggiata, ritardata, erroneamente consegnata o non consegnata se le circostanze sono o saranno al di là del nostro controllo quali (ma non limitatamente a queste): eventi naturali inclusi terremoti, cicloni, tempeste, allagamenti, incendi, malattie, nebbia, neve o gelo; eventi di forza maggiore inclusi (ma non limitatamente a questi) guerre, incidenti, atti terroristici, scioperi, embarghi, pericoli negli spazi aerei, vertenze locali od insurrezioni popolari; sconvolgimenti nazionali o locali nelle reti di trasporto via aria o via terra e problemi meccanici ai nodi di trasporto o ai macchinari; vizi latenti o intrinsechi del contenuto della spedizione; atti criminali di terze parti quali furto ed incendio doloso;
c) la Società non potrà essere responsabile dei contenuti della spedizione consistenti in articoli che siano beni proibiti, anche laddove avessimo accettato il trasporto per errore.

ART. 21 - Modificabilità delle tariffe

Le tariffe non comprendono I.V.A. e sono soggette a modifica senza preavviso

ART. 22 - Rinunzia alla compensazione

Il Cliente rinunzia anche ai sensi dell'art.1246 n. 4 c.c. ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che, a qualsivoglia natura e titolo, il Cliente stesso possa vantare nei confronti del vettore.

ART. 23 - Condizioni di pagamento

In caso di inosservanza dei termini di pagamento convenuti saranno addebitati al Cliente gli interessi per ritardato pagamento in misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore alla scadenza del pagamento maggiorato di tre punti. Qualsiasi contestazione non dà diritto in nessun caso alla sospensione dei pagamenti.

ART. 24 - Dichiarazione di garanzia del Cliente

Il Cliente dichiara di tenere completamente sollevata la Società da tutte le richieste di risarcimento danni dirette e indirette che alla Società possono essere avanzate in conseguenza di danni a cose e/o animali e/o persone provocati direttamente o indirettamente dalla merce consegnata.

ART. 25 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti condizioni valgono le "CONDIZIONI GENERALI", predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame depositate presso le C.C.I.A.A. il 07/01/1997 e di cui il Cliente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza.

ART. 26 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, è esclusivamente competente il Foro di Milano con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa

ART. 27 Informativa sulla Privacy

ART. 13 D.LGS 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

I vostri dati sono trattati per la finalità di esecuzione del contratto e di informazione commerciale; il conferimento dei dati è facoltativo, ma un vostro eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di instaurare rapporti commerciali con la Società; il vostro indirizzo di posta elettronica (qualora indicato) verrà utilizzato per l'invio di informazioni commerciali relative ai nostri Prodotti e/o Servizi; i vostri dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche e non saranno oggetto di diffusione. Potrete rivolgervi presso il titolare del trattamento per verificare i vostri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D. lgs. 196/ 03. Vi informiamo che il titolare del trattamento dei dati è SOCIETÀ srl con sede in Via della Liberazione 65/10 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Responsabile del Trattamento il Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede.

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